Protocollo d’intesa per favorire la scolarizzazione
dei Rom/Sinti
Il “Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti
tra Ministero Istruzione,Università, Ricerca Direzione Generale per lo
Studente e Opera Nomadi” è stato firmato durante l’Assemblea
nazionale dell’Opera Nomadi, il 26 giugno a Roma, dal dottor Matteo Tallo,
in rappresentanza del MIUR, e dal presidente nazionale Massimo Converso.
Un protocollo, della durata di tre anni, che definisce le linee di intervento
con cui gli Uffici Scolastici Regionali, Regioni ed Enti Locali, previa intesa
con l’Opera Nomadi, si attiveranno per ridurre la dispersione scolastica
dei Rom/Sinti con iniziative che favoriscano inserimento e integrazione, promovendo
anche la formazione del personale docente per una migliore comprensione della
cultura “romanì”. Nel protocollo si ufficializza per la prima
volta la figura del “mediatore culturale e linguistico” Rom e Sinto
come ponte fra scuola e famiglia. Da parte sua l’Opera Nomadi si impegna
anche a sensibilizzare le comunità dei Rom/Sinti verso l’obbligo
scolastico.
IL PROTOCOLLO D'INTESA
Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti
tra Ministero Istruzione, Università, Ricerca Direzione Generale per
lo Studente e Opera Nomadi
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che
riconosce come Ente Morale l’Opera Nomadi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, sul
regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui
quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione
scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni
progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di
concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi
interistituzionali, anche attraverso l'attivazione delle opportune sinergie
e collaborazioni a livello territoriale;
CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte
a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico
anche attraverso progetti integrati sul territorio;
CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia
e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio
culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente
denominate zingare, nomadi e viaggianti;
CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione
con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e
dell'educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per
assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano
conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con
il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di
autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo
di istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05
e in particolare l'art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree
a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;
VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui Diritti
del fanciullo - New York, 20/11/1989;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione
e asilo;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275, Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, ed in particolare l'articolo 38 sull'istruzione degli stranieri
nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale
VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione
degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria
di primo grado, ed in particolare il punto I. paragrafo III e il punto 3. comma
a),
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna
Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono
scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali
e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento
e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente
e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della
cultura rom, ai fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare
il completamento del ciclo d'istruzione;
Art.4 a definire, insieme con gli Uffici Scolastici. Regionali, le Regioni
e gli Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione
e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo
il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;
Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica,
anche con il sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di
monitoraggio relativamente al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.
L'Opera Nomadi si impegna:
Art.6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso
la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo
scolastico e formativo;
Art.7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni
con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei
minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali
per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;
Art.8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi,
mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare
il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo
dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici
e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE. LL., in
accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate
dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;
Art. 10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento
del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere
le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.
Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi,
nell'ambito della loro autonomia, concorreranno all'attuazione del presente
accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi programmando
momenti di incontro.
Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula
ed ha validità di tre anni.
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